NUOVO REGOLAMENTO SEDE NAUTICA LNI Sez. SESTRI LEVANTE

>>>Link  Regolamento interno sede nautica 

Il presente regolamento è basato sul testo delle linee guida emanato dalla PresidenzaNazionale, che disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell’Ente, di seguito denominati “strutture periferiche”, ai sensi dell’artico­lo 21 dello Statuto.

Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d’altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005,che vengono sostituite dal presente regolamento.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l’assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio o di sta­zionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:

  1. a) la frequenza della sede nautica e l’utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L’iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull’apposito registro-ospiti di ogni s.p., purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo.

  2. b) l’espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;

  3. c) la formazione di graduatorie per l’assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti interni in conformità con il regolamento nazionale, secondo le specificità di ogni singola sezione;

  4. d) l’iscrizione dell’unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica” , (indipendentemente da quanto previsto dall’art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di “Noleggio occasionale”);

  5. e) l’impegno del socio assegnatario di utilizzare l’unità da diporto con continuità e di assecondare l’opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l’unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;

  6. f) la decadenza dall’assegnazione annuale per i casi stabiliti;

g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.


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